18 Dicembre 2021

Targhe estere: La Corte europea boccia la norma italiana

La norma del codice della strada italiano che vieta di circolare con un veicolo immatricolato all’estero a chiunque sia residente in Italia da più di 60 giorni è contraria al diritto europeo. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione, bocciando la “stretta” contenuta nel cosiddetto decreto Salvini del 2018, il provvedimento che, tra le altre cose, stabilì la modifica dell’articolo 93 del Codice della strada. La sentenza nasce da una multa comminata dalla Polizia Stradale di Massa a una coppia di coniugi che viaggiava a bordo di un’automobile immatricolata in Slovacchia, di proprietà di una signora, ivi residente, ma guidata dal marito, che invece era residente in Italia da più di 60 giorni. Un accertamento, quello della Polstrada, ineccepibile in relazione alla legge italiana, una norma che però, secondo i giudici, è in contrasto con il diritto comunitario. Per la Corte europea, infatti, il prestito d’uso transfrontaliero a titolo gratuito di un autoveicolo è “qualificabile come movimento di capitali” e, quindi, la norma italiana è a tutti gli effetti una restrizione alla libera circolazione di tali capitali, inammissibile tra Paesi dell’Unione. O meglio, ammissibile “solo per motivi imperativi di interesse generale, che la Corte non ravvisa nell’ipotesi in esame” e per “finalità di contrasto della frode fiscale”, ossia quando l’auto immatricolata in uno Stato membro è destinata all’uso permanente in altro Stato.

"Clamoroso che chi ha redatto la legge in quel di Roma non si fosse reso conto dell'incompatibilità con l'art. 34 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)! "

La parola torna al giudice italiano. Ma che cosa significa, nella pratica, la sentenza dei giudici di Lussemburgo? Per quanto riguarda la vicenda da cui è nata la causa, spetterà al giudice italiano valutare la durata e la natura dell’uso del veicolo oggetto del procedimento. In generale, al momento nulla cambia nella pratica, almeno fino a quando il legislatore italiano non interverrà sull’articolo 93 del Codice della strada. È anche da escludere, al momento, un provvedimento del ministero dell’Interno di sospensione, diciamo così, dell’attività sanzionatoria. Fonti del Viminale interpellate da Quattroruote, confermano che non è in arrivo alcuna direttiva specifica alle forze di polizia che, dunque, continueranno ad applicare la legge italiana. Ciò non toglie, tuttavia, che in caso di multa si possa impugnare il verbale invocando – ove ne ricorrano gli estremi – la sentenza della Corte Ue. Spetterà al giudice, a quel punto, decidere se accogliere oppure no, nello specifico caso, il ricorso tenendo conto del pronunciamento dei colleghi europei.

Multa di 711 euro e ritiro della carta di circolazione. Ricordiamo che l’articolo 93 del Codice della strada vieta, a una persona residente in Italia da più di 60 giorni, di guidare un veicolo immatricolato in un altro Paese. Vi sono solo due eccezioni: quando il veicolo è nella disponibilità del conducente grazie a contratto di leasing o noleggio senza conducente con un’impresa estera senza sede in Italia oppure in comodato d’uso per rapporto di lavoro o collaborazione con un’impresa straniera senza sede in Italia. In queste situazioni, però, a bordo del veicolo dev’essere presente un documento, sottoscritto dall’intestatario del mezzo, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. La violazione dell’articolo 93 prevede una multa di 711 euro  (497,70 con lo sconto), il ritiro della carta di circolazione e il trasporto del veicolo in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Entro i successivi 180 giorni il veicolo dev’essere immatricolato in Italia o portato all’estero con foglio di via. L’ulteriore violazione di quest’obbligo comporta la confisca del mezzo da parte dello Stato. L’assenza a bordo del documento che attesti il leasing, noleggio o comodato comporta, se il documento esiste, una sanzione di 250 euro (175 con lo sconto)

Fonte:  quattroruote.

Unisciti al nostro canale telegram

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenti sul post

Articoli in evidenza
I nostri servizi